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Danni da vaccino? Esistono, a dimostrarlo la 210/92.

Ancora oggi,molti illustri professoroni del web, vantano la totale efficacia delle vaccinazioni escludendone in maniera categorica i danni.

“Non esistono danni da vaccino ” scrivono. Lasciando da parte le relative domande riguardo agli orari di “lavoro” dei medesimi e del perché siano costantemente sulle pagine social e non nei loro studi, vorremo focalizzarci su un “piccolo” ma rilevante “particolare”.

Ci spiace molto poco contraddirvi perché i danneggiati da vaccino, esistono. A dimostrarlo non solo le innumerevoli testimonianze,moltissime delle quali certificate (guardiamo i risarcimenti e perciò le evidenze).

Se solo qualcuno potesse accedere alle numerose denunce effettuate in questi anni verso gli organi ministeriali di tutto il mondo,tutti avremmo una situazione chiara. Ma ovviamente non viene assolutamente disposta una indagine relativa a questa drammatica faccenda.

Esiste il “top secret”. Un mantra perfino per i diversi avvocati che ad oggi si battono contro la corruzione delle toghe.

Nel frattempo,ricordiamo cosa sia la 210/92 riprendendo fedelmente la definizione dello stesso Ministero della Salute (postiamo relativo link per non esser tacciati di manipolazione delle fonti).

Ricordiamo che un Grande uomo ci disse di “seguire il denaro”.

Questo Grande uomo si chiamava Giovanni Falcone. 

Ricordiamo questo grande insegnamento e mettiamolo in atto.

Guardiamo le evidenze,sempre.

ministero della salute

Indennizzi legge 210

Il Ministero della salute, attraverso l’Ufficio VIII della Direzione della Programmazione Sanitaria, eroga gli indennizzi ai soggetti danneggiati in modo irreversibile da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati infetti, ai sensi dellalegge 210/1992 e successive modificazioni.

Nell’anno 2001 è avvenuta, come previsto dal DPCM 26 maggio 2000, l’attribuzione delle competenze in materia di indennizzi alle Regioni a statuto ordinario, mentre le pratiche relative ai soggetti residenti nelle Regioni a statuto speciale, secondo quanto previsto dall’art.10 del Decreto legislativo n.112/1998, sono rimaste di competenza statale; pertanto in tali casi l’Ufficio provvede al completamento della procedura amministrativa di riconoscimento del diritto all’indennizzo e all’adozione del relativo provvedimento di liquidazione delle somme dovute ai sensi della citata Legge n. 210.

Inoltre, in base all’accordo raggiunto in Conferenza Stato-Regioni l’8 agosto 2001, spetta al Ministero anche la gestione degli indennizzi già concessi al momento del trasferimento delle funzioni tanto delle Regioni a statuto ordinario che di quelle a statuto speciale. Più precisamente, l’Ufficio si occupa di tutte le variazioni intervenute relativamente a tali indennizzi, come le cancellazioni per decesso, gli aggravamenti, le doppie patologie.

Che cosa è l’indennizzo

L’indennizzo consiste in un assegno composto da una somma determinata nella misura stabilita dalla tabella B allegata alla legge 177/76, cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito e da una somma corrispondente all’importo dell’indennità integrativa speciale di cui alla legge 324/59.
Esso si compone quindi di due quote: una prima che rappresenta il vero e proprio indennizzo, ed una seconda che integra la prima, detta appunto INDENNITA’ INTEGRATIVA SPECIALE. Di queste, come riportato sopra e precisato dalla legge, è l’indennizzo ad essere rivalutato annualmente, per poi essere successivamente integrato come specifica il comma 2.

Solo i soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, oltre alla domanda per l’ottenimento dell’indennizzo previsto dall’art.1 della Legge 210/92, possono presentare domanda, con le stesse modalità, per ottenere un assegno una tantum, pari al 30% dell’indennizzo dovuto per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell’evento dannoso e l’ottenimento dell’indennizzo stesso (legge 238/97 art.1 comma 2).

Il risarcimento del danno

Il risarcimento del danno costituisce una materia completamente diversa dall’indennizzo previsto dalla legge 210/92.
L’indennizzo assume il significato di misura di solidarietà sociale cui non necessariamente si accompagna una funzione assistenziale.
Il risarcimento del danno trova invece il proprio presupposto nell’accertamento di una responsabilità colposa o dolosa della amministrazione di tipo giudiziario, come stabilito dal Codice Civile all’articolo 2043.
L’ufficio VIII della Programmazione sanitaria è competente ai fini della esecuzione di eventuali sentenze giudiziarie di condanna nella suddetta materia.

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Danni da Vaccino? Obbligo di indennizzo e non solo

La patologia contratta per la vaccinazione obbliga all’indennizzo e all’una tantum

Articolo di “Il Sole 24 ore”.

Ma i vaccini non erano totalmente sicuri? Come mai l’esistenza della 210/92?

In caso di danno da vaccino lo stato è costretto a risarcire?

Ricordiamo il contenuto della legge 210/92:

“Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di un’autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica ha diritto a un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge”.

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La patologia contratta dal bambino a seguito di vaccinazione obbligatoria costringe il ministero della Salute al risarcimento.

La Corte di cassazione con l’ordinanza n. 3545/2016 , oltre a chiarire il principio generale ha voluto fornire una serie di chiarimenti utili anche da un punto di vista pratico.

Chi si accolla la responsabilità ?

È stato precisato che il soggetto responsabile a erogare la somma a titolo di risarcimento è il dicastero e non la Regione.

Questo perché sulla base dell’articolo 123 del Dlgs 112/1998 è previsto che siano conservate dallo Stato le funzioni in materia di ricorsi per la corresponsione degli indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.

E il contenuto della norma vale anche a seguito del trasferimento alle Regioni di compiti e funzioni in tema di indennizzo (a opera dei Dpcm 8 gennaio 2002 e 24 luglio 2003) e di attribuzione a queste della competenza residuale in materia di assistenza pubblica.

Quindi “così come il ministro della Salute decide in sede amministrativa pronunciandosi sul ricorso di chi chiede la prestazione assistenziale in esame, analogamente è nei suoi confronti che va proposta l’azione giudiziaria con cui il danneggiato rivendica l’indennizzo”.

Quantificazione della somma

I Supremi giudici – dopo aver chiarito chi fosse il soggetto responsabile – hanno affrontato l’aspetto più spinoso del risarcimento, dalla quantificazione alle modalità di corresponsione. A tal proposito la Cassazione ha richiamato l’articolo 1 della legge 210/1992 secondo cui “Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di un’autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica ha diritto a un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge”.

L’indennizzo previsto dalla norma consiste in un assegno, reversibile per quindici anni (determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976 n. 177, così come modificata dall’articolo 8 della legge 111/1984). Si tratta di un emolumento cumulabile con ogni altra somma corrisposta a qualsiasi titolo. E’ stato, inoltre chiarito che al soggetto cui l’indennizzo sia stato già concesso è corrisposto, a domanda, per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell’evento dannoso e l’ottenimento dell’indennizzo un assegno una tantum nella misura pari, per ciascun anno, al 30 per cento dell’indennizzo complessivo dovuto con esclusione di interessi legali e rivalutazione monetaria.

Conclusioni

Nel caso concreto pertanto è stata seccamente bocciata la tesi della Corte territoriale che non solo non aveva riconosciuto l’indennizzo espressamente previsto dalla legge 210/1992 ma aveva negato anche l’indennizzo una tantum del 30 per cento dovuto per il periodo ricompreso tra l’evento dannoso e l’ottenimento dell’indennizzo stesso.

Fonte. www.sanita24.ilsole24ore.

 

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Danni da emoderivati: sbloccate le transazioni per gli indennizzi

Danni da emoderivati: sbloccate le transazioni per gli indennizzi


28 ottobre 2014



Assicurare in tempi certi, grazie a una disponibilità di 735 milioni di euro trasferiti alle Regioni con la Legge di Stabilità, un equo risarcimento a tutti quanti hanno subito danni da trasfusioni con emoderivati infetti o da vaccinazione obbligatorie, superando anche limiti formali quali i tempi di prescrizione del diritto e senza attendere i contenziosi giudiziari. È la volontà del Governo che, tradotta in norma, il Sottosegretario alla Salute, Vito De Filippo, ha manifestato oggi alle associazioni dei danneggiati da trasfusione con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie in un incontro che si è tenuto presso l’auditorium della sede del Ministero.


«Un’azione impostata all’equità – spiega il sottosegretario De Filippo – con la quale si riconosce il dovuto sostegno a quanti hanno patito danni, valutando la situazione che si è determinata non con il metro della formalità ma con quello della giustizia sostanziale. Chi oggi vive una situazione di disagio, insomma, va comunque risarcito secondo equità e diritto ma senza badare a date, tempi legali o possibili cavilli».


La norma voluta dal Governo, l’articolo 27 bis del decreto legge 90/2014 poi convertito nella legge 114 dell’8 agosto scorso, prevede che entro il 31 dicembre 2017 ricevano l’indennizzo tutti i 6.500 pazienti danneggiati da trasfusioni o emoderivati infetti o vaccinazioni obbligatorie che abbiano aderito alla procedura transattiva.


Il risarcimento avverrà con la liquidazione in un’unica soluzione di una somma pari a 100mila euro per i danneggiati da trasfusioni o emoderivati infetti e di 20mila per i danneggiati da vaccinazione obbligatoria (in considerazione, per questi ultimi, del godimento di forme di indennizzo ulteriori frutto di diverse previsioni normative).


Al risarcimento saranno ammessi tutti quanti hanno presentato domanda di accesso alla procedura transattiva avendone i requisiti, indipendentemente dalla eventuale prescrizione del diritto o dal fatto che la trasfusione sia avvenuta in data precedente al 24 luglio 1978, data in cui è divenuta obbligatoria la ricerca dell’antigene dell’epatite B nel sangue e negli emoderivati.


Alla liquidazione dei risarcimenti si procederà da subito, contando di liquidare i primi mille entro la fine dell’anno e i successivi al ritmo di 1.835 l’anno per il successivo triennio, in modo da terminare l’erogazione nei tempi stabiliti grazie alle coperture finanziarie previste nei diversi esercizi finanziari. A tal fine, il disegno di Legge di Stabilità ha previsto il trasferimento alle Regioni e alle Province autonome, chiamate ad effettuare le liquidazione degli indennizzi, di un totale di 735 milioni suddivisi nelle varie annualità.


La liquidazione degli indennizzi avverrà in base allo scorrimento di una graduatoria già definita in base alla gravità dell’infermità e, in caso di parità, alla condizione economica degli interessati.

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