La patologia contratta per la vaccinazione obbliga all’indennizzo e all’una tantum
Articolo di “Il Sole 24 ore”.
Ma i vaccini non erano totalmente sicuri? Come mai l’esistenza della 210/92?
In caso di danno da vaccino lo stato è costretto a risarcire?
Ricordiamo il contenuto della legge 210/92:
“Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di un’autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica ha diritto a un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge”.
La patologia contratta dal bambino a seguito di vaccinazione obbligatoria costringe il ministero della Salute al risarcimento.
La Corte di cassazione con l’ordinanza n. 3545/2016 , oltre a chiarire il principio generale ha voluto fornire una serie di chiarimenti utili anche da un punto di vista pratico.
Chi si accolla la responsabilità ?
È stato precisato che il soggetto responsabile a erogare la somma a titolo di risarcimento è il dicastero e non la Regione.
Questo perché sulla base dell’articolo 123 del Dlgs 112/1998 è previsto che siano conservate dallo Stato le funzioni in materia di ricorsi per la corresponsione degli indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.
E il contenuto della norma vale anche a seguito del trasferimento alle Regioni di compiti e funzioni in tema di indennizzo (a opera dei Dpcm 8 gennaio 2002 e 24 luglio 2003) e di attribuzione a queste della competenza residuale in materia di assistenza pubblica.
Quindi “così come il ministro della Salute decide in sede amministrativa pronunciandosi sul ricorso di chi chiede la prestazione assistenziale in esame, analogamente è nei suoi confronti che va proposta l’azione giudiziaria con cui il danneggiato rivendica l’indennizzo”.
Quantificazione della somma
I Supremi giudici – dopo aver chiarito chi fosse il soggetto responsabile – hanno affrontato l’aspetto più spinoso del risarcimento, dalla quantificazione alle modalità di corresponsione. A tal proposito la Cassazione ha richiamato l’articolo 1 della legge 210/1992 secondo cui “Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di un’autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica ha diritto a un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge”.
L’indennizzo previsto dalla norma consiste in un assegno, reversibile per quindici anni (determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976 n. 177, così come modificata dall’articolo 8 della legge 111/1984). Si tratta di un emolumento cumulabile con ogni altra somma corrisposta a qualsiasi titolo. E’ stato, inoltre chiarito che al soggetto cui l’indennizzo sia stato già concesso è corrisposto, a domanda, per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell’evento dannoso e l’ottenimento dell’indennizzo un assegno una tantum nella misura pari, per ciascun anno, al 30 per cento dell’indennizzo complessivo dovuto con esclusione di interessi legali e rivalutazione monetaria.
Conclusioni
Nel caso concreto pertanto è stata seccamente bocciata la tesi della Corte territoriale che non solo non aveva riconosciuto l’indennizzo espressamente previsto dalla legge 210/1992 ma aveva negato anche l’indennizzo una tantum del 30 per cento dovuto per il periodo ricompreso tra l’evento dannoso e l’ottenimento dell’indennizzo stesso.
Fonte. www.sanita24.ilsole24ore.